Diritto tributario

Il diritto tributario è il settore del diritto che si occupa di tasse, imposte, accise.

L'avvocato tributario si occupa di prestazioni economiche che lo Stato, le Regioni, le Provincie, i Comuni e gli altri Enti Pubblici chiedono al cittadino.

Le controversie tributarie tra cittadini e l’Agenzia delle Entrate (ed Equitalia) sono in continuo aumento, e talora da queste controversie dipende la sopravvivenza delle aziende e il benessere delle famiglie.

Assistiamo i clienti nelle procedure di conciliazione avanti all'agenzia delle entrate.

La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39, c.9, del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992.

Si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio.

Le controversie oggetto di mediazione:

La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, relative a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012. Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1° dicembre 2012 dagli Uffici provinciali - Territorio dell’Agenzia.

La mediazione può riguardare le controversie relative a:

avviso di accertamento
avviso di liquidazione
provvedimento che irroga le sanzioni
ruolo
rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
ogni altro atto emanato dall’Agenzia delle entrate, per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.

Possono essere oggetto di mediazione anche le controversie relative al silenzio rifiuto alla restituzione di tributi, sanzioni, interessi o altri accessori (art. 21, c. 2, del D.lgs. n. 546 del 1992).

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con l’impugnazione, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio. In caso di impugnazione esclusivamente di atti di irrogazione delle sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Alla mediazione tributaria non si applica l’istituto della conciliazione giudiziale, ma solo le disposizioni, per quanto compatibili, di cui all’art. 48 del D.lgs. n. 546 del 1992.

L’atto contenente sia il ricorso che l’istanza di mediazione (di seguito, anche semplicemente istanza) va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti oppure all’ufficio provinciale – Territorio che ha emanato l’atto, con le modalità e nel termine previsti per il ricorso.
Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre. Inoltre, in caso di presentazione di istanza di accertamento con adesione il termine per la proposizione dell’eventuale, successiva istanza di mediazione è sospeso per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione da parte del contribuente dell’istanza di accertamento con adesione.

All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio.

L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso e può contenere una motivata e documentata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell’ammontare della pretesa. Non è soggetta all’imposta di bollo. Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.

La presentazione dell’istanza è condizione di procedibilità del ricorso (prima del 2 marzo 2014, la mancata presentazione dell’istanza era causa di inammissibilità del ricorso).

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